Art. 8.

      1. L'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - 1. Lo Stato riconosce la possibilità di sollevare obiezione di coscienza sulla base di un convincimento morale interiorizzato, ma garantisce comunque l'esecuzione dell'interruzione della gravidanza a tutela della salute della donna e della salute collettiva della popolazione.
      2. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie che solleva obiezione di coscienza non prende parte alle procedure e alle attività specificamente e necessariamente dirette a provocare l'interruzione della gravidanza, ma è tenuto a garantire l'assistenza durante e dopo l'esecuzione.
      3. Il personale obiettore non può comunque esimersi dall'intervento di assistenza quando vi è un pericolo imminente per la vita della donna o, comunque, un grave rischio per la sua integrità fisica o psichica.
      4. Le convinzioni personali che determinano l'obiezione di coscienza non devono pregiudicare in alcun modo, diretto o indiretto, la presa in cura della donna o recarle danno nella tutela sanitaria

 

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della sua scelta. L'obiezione di coscienza è comunicata alla regione tramite il direttore sanitario o il dirigente sanitario competente all'atto dell'assunzione, della stipulazione di una convenzione o dell'abilitazione ed è immediatamente efficace. Può essere comunicata successivamente in qualunque momento e la sua efficacia o la sua revoca inizia dal mese successivo.
      5. La comunicazione di obiezione di coscienza è un atto pubblico e annualmente la regione pubblica l'elenco dei medici obiettori e dei medici non obiettori, suddiviso per azienda sanitaria locale e ospedaliera, per presidio ospedaliero e per divisione o servizio di ostetricia e ginecologia. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere aggiornano annualmente gli elenchi dei propri medici, esponendoli all'entrata degli ospedali, dei poliambulatori, dei consultori e dei reparti di ostetricia e ginecologia, indicando l'eventuale condizione di obiettore.
      6. Nei confronti di chi, avendo sollevato obiezione di coscienza, prende parte a procedure abortive volontarie al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, è disposta, oltre alla revoca immediata della comunicazione di obiezione di coscienza e fatta salva ogni altra implicazione penale e civile, l'attivazione del procedimento disciplinare presso la struttura sanitaria e l'ordine professionale provinciale competente, con la previsione di una sospensione dall'esercizio della professione di almeno sei mesi.
      7. Al fine di assicurare l'applicazione della presente legge, nelle strutture in cui si praticano le interruzioni volontarie della gravidanza deve essere garantito che il 50 per cento del personale sia non obiettore, anche mediante procedure di trasferimento e di mobilità. Sono assicurate indennità specifiche per il disagio connesso alla pratica degli interventi per l'interruzione volontaria della gravidanza».